Perizie Auto Online

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COMPILA CID - CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - DENUNCIA DI SINISTRO

Con la nuova funzione puoi compilare e stampare la tua constatazione amichevole di incidente in pochi passi: fai click sul link sottostante, scarica il pdf (non e possibile salvare il file in pdf con i dati inseriti), compila e stampa.


https://www.perizieautoonline.it/…/media/CID_compilabile.pdf

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perizieautoonline.it
 
Martedì, 02 Dicembre 2014 23:00

SVALUTAZIONE TECNICA - FORMULA DI TORNAGHI

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SVALUTAZIONE TECNICA
 

La svalutazione tecnica, ovvero la diminuzione di valore che il veicolo subisce a seguito di un incidente (incidente di particolare rilevanza) dovrebbe e potrebbe calcolarsi, in tema di risarcimento danni, allorquando il veicolo, anche se riparato a perfetta regola d'arte, mostrerà, ad occhio esperto, i postumi dell'incidente subito, chiaramente detta considerazione deve essere presa in esame rapportandola all'età della vettura ed inoltre è necessario valutare i particolari che sono rimasti danneggiati onde evitare di impelagarsi in ingiuste determinazioni che potrebbero appalesarsi esclusivamente di tipo speculativo.
Appare logiche che se un veicolo sia circolante da diversi anni anche in caso di danni di particolare importanza non sia riconosciuta alcuna svalutazione, anzi il contrario in caso di riparazione dovrebbe parlarsi di rivalutazione.
Si giudica che nella maggior parte dei casi dopo tre anni di vita il veicolo abbia raggiunto una svalutazione commerciale tale da non giustificare una qualunque richiesta o calcolo di svalutazione tecnica.
Nel calcolo e nella determinazione della svalutazione bisogna prenderla in considerazione allorquando si comincia a parlare di sostituzione o riparazione di parti strutturali del veicolo e non di parti mobili, quando si parla di riquadratura della scocca, sostituzioni di rivestimenti, passaruota oppure altri particolari strutturali che hanno comportato l'esecuzione di nuove saldature e lo smontaggio delle parti meccaniche, il calcolo sarà conseguenziale.
E' oramai entrato nell'uso comune che la determinazione, per il calcolo della svalutazione commerciale, si basa sull'importo della mano d'opera occorrente alle riparazioni eseguite o da eseguire, calcolo che metterà in evidenza quei particolari che sono stati riparati e non sostituiti e che influiscono su una eventuale riparazione.
Sulla scorta delle suindicate considerazioni per ottenere un calcolo esatto della relativa svalutazione si prenderanno in esame:
a) il costo o valore della mano d'opera;
b) ed il divisore fisso che viene rapportato sulla scorta dell'età della vettura secondo la sotto indicata tabella che indica i divisori fissi secondo l'età:
 

1

Nel primo     mese di vita

1,3

2

Nel secondo mese di vita

1,6

3

Nel terzo      mese di vita

2,0

4

Nel quarto   mese di vita

2,3

5

Nel quinto   mese di vita

2,6

6

Nel sesto      mese di vita

3,0

7

Dal settimo al nono mese

4,0

8

Dal 10 ° al 12 °  mese

5,0

9

Dal 12° al 18 °  mese

7,5

10

Dal 18° al 24°  mese

10,0

 11

Dal 2° anno al 3° anno

20,0

Da quanto sopra detto si deduce che la percentuale di svalutazione tecnica del veicolo si ricava dividendo la percentuale del valore della mano d'opera sul valore pre - sinistro del veicolo per il divisore fisso stabilito in rapporto all'età dello stesso secondo la tabella suddetta.

Conseguentemente la formula esplicativa sarà la seguente:

                         M
Sv % = ------------------
                    Vp x Df

Formula così determinata:

Sv % = percentuale di svalutazione

M = valore o costo della mano d'opera

Vp = valore ante - sinistro del veicolo

Df = divisore fisso secondo l'età come da tabella 

Se il veicolo, oggetto di valutazione evidenzierà tracce di un sinistro precedente e quindi tracce di precedenti riparazioni il valore dedotto dalla formula potrà essere ridotto nella misura del 50 %.

Chiaramente questo calcolo non è da considerarsi una valutazione assoluta in quanto la percentuale di svalutazione che essa determina può subire delle modificazioni quando il perito riconosca, secondo il suo personale parere, che nel caso specifico ricorrano motivi tali da discostarsi da essa sia in diminuzione che in aumento; potrebbe accadere che per un danno, anche se di minore entità, si renda necessario procedere allo smontaggio di particolari strutturali e degli organi meccanici, data la particolare allocazione del particolare, in tal caso il costo della mano d'opera subirà un incremento tale da produrre un calcolo da svalutazione che non sarà né tecnica né commerciale ma risulterà senz'altro superiore a quello che potrà essere l'effettiva diminuzione patrimoniale dovuta alla riparazione. In tal caso il risultato della formula dovrà essere necessariamente corretto onde riportare la percentuale di svalutazione verso i valori aderenti alla realtà del mercato. 
 

 

 

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È in riscossione il contributo di vigilanza per l’anno 2014, dovuto dai periti iscritti nel Ruolo alla data del 30 maggio 2014. Di seguito le istruzioni per il versamento:

Gli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Per l’anno 2014, con D.M. del 24 ottobre 2014, il contributo è determinato in euro 50,00.

Sono tenuti al pagamento i soggetti che risultano iscritti nel Ruolo alla data del 30 maggio 2014, secondo le modalità e i termini di cui al provvedimento Consap n. 3 del 10/11/2014, di seguito riepilogati:

Versamento: bonifico bancario
Banca: BNL – Gruppo BNP Paribas
Beneficiario: CONSAP S.p.A. – Ruolo Periti Assicurativi
IBAN: IT 76 W 01005 03239 000000001002
Swift Code: BNL II TRR
Causale (obbligatoria): matricola, cognome e nome perito, anno del contributo (esempio: P000009999, Rossi Mario, 2014)
Scadenza: 20/12/2014

Si invita alla massima precisione nella descrizione della causale del versamento al fine di consentire una corretta e agevole imputazione del contributo versato.

In caso si effettui un unico versamento relativo a più posizioni, è necessario far pervenire, via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite fax al numero 06/85796568, la specifica dei soggetti a cui il contributo dovrà essere imputato.

Per il pagamento di eventuali contributi arretrati, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero contattare il numero 06/85796415.

Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di vigilanza è causa di cancellazione dal Ruolo e comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo.

Mercoledì, 23 Aprile 2014 09:12

Norme sulla perizia assicurativa

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Norme sulla perizia assicurativa

La perizia assicurativa è il momento più importante nella liquidazione di un risarcimento danni. È infatti il perito a valutare e quantificare il danno per conto della compagnia e a suggerire se fare un'offerta di risarcimento e di quanto deve essere questa offerta.

Come si può immaginare (o come si sarà sperimentato) si tratta di un momento estremamente delicato, quello in cui è più facile che insorgano delle controversie tra consumatore e compagnie. Il perito, per legge, deve essere un libero professionista indipendente, non deve essere legato alle compagnie o ai riparatori e deve fornire la sua consulenza in perfetta autonomia.

La perizia deve essere disposta dalla compagnia assicurativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'incidente da parte dell'assicurato alla compagnia la quale, a sua volta, va inoltrata tassativamente entro 3 giorni dal sinistro. I danni alle persone invece vanno periziati entro 30 giorni dalla consegna dei certificati medici di guarigione. Per valutare l'entità delle lesioni, i periti confrontano le cartelle mediche con le tabelle di valutazione medico legali e con le scale economiche, strumenti che sono stati stabiliti per trovare una quantificazione ai danni fisici.

I compiti del perito assicurativo sono: ricostruire le responsabilità delle parti coinvolte in un incidente stradale, effettuare perizie quando le riparazioni sono state già portate a termine, valutare quali sono le riparazioni da fare a seguito di un incidente. Infatti il perito serve non solo a decidere chi ha ragione in una controversia, ma anche a fare le veci della compagnia e dell'assicurato nei confronti delle officine di riparazione, per controllare che il loro interesse ad una buona riparazione sia tutelato. Infatti tocca al perito controllare che le riparazioni siano effettuate in modo corretto e la loro qualità sia adeguata, una volta che siano state portate a termine. Deve stabilire qual è il valore di un veicolo coinvolto in un sinistro.

Compito del perito assicurativo è anche quello di valutare l'entità dei danni contro le persone avvenuti nel corso di un sinistro, cercando di tenere in considerazione anche il loro peso sociale e morale, al fine di cercare di integrare questo peso, per quanto possibile, all'interno del risarcimento da liquidare. Un altro dei ruoli del perito nell'ambito del mercato assicurativo è la consulenza alle compagnie con cui valutare quali sono i rischi da assicurare e quali no, in base all'esperienza di settore e alla sua conoscenza di studi statistici. Infine, scrive, elabora, presenta e difende in ogni sede le sue valutazioni tecniche.

 

Fonte- assicurazioni.it

Lunedì, 14 Aprile 2014 22:32

QUOTAZIONI AUTO USATE

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Grazie a       alVolante.it       è possibile trovare in rete una “ampia” selezione di modelli di cui ci sono le quotazioni Eurotax di Sanguineti Editore (quasi tutti direi).eurotax disco

http://www.alvolante.it/listino_auto/usato#accessori

Giallo per i privati (vendita), blu per i commercianti (acquisto)

Con il link di questa pagina si accede ad una selezione. Per avere la quotazione di tutte le auto è necessario essere iscritti.

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