Perizie Auto Online

Perizie Auto Online

Mercoledì, 19 Marzo 2014 16:08

Condizioni e Onorari

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Condizioni e oneri.

 

Condizioni Contrattuali.

A) Il presente contratto viene concluso "a distanza", per via telematica, ed è disciplinato dal D.Lgs 22 maggio 1999, n. 185;

B) Dopo aver valutato la complessità del caso e/o dell' intervento, Perizieautoonline.it vi invierà, via e-mail una risposta , richieste di chiarimenti e ulteriori dettagli per la fatturazione. Solo se l'incarico viene accettato si validerà il pagamento che avrete predisposto, in caso contrario verrà annullata la procedura, senza che Vi sia addebitato alcun costo. Qualora il pagamento avvenga tramite bonifico bancario, la Vostra consulenza verrà presa in esame solo ad avvenuto pagamento e con l'invio di copia della ricevuta bancaria al nostro FAX 081202271.

C) Il tempo necessario ad evadere la richiesta, ESCLUSO INTERVENTO TECNICO, in ogni caso non sarà superiore a giorni 2 lavorativi, quindi esclusi domeniche e festivi.

D) La consulenza e/o l'atto verranno inviati via e-mail, e comunque dopo l'avvenuto pagamento mediante i seguenti sistemi tra loro alternativi: bonifico bancario, carta di credito on line, paypal. 

E) I dati personali, nonché l'oggetto della consulenza che dovrete liberamente inviarci compilando il modulo, non verranno ceduti a terzi, ma sono oggetto di tutela ex legge 31 dicembre 1996 n. 675/96 ( Tutela della privacy ), oltre che coperti dal segreto professionale.

F) Della prestazione pagata vi verrà inviata regolare fattura, unitamente all'invio del parere e/o consulenza da voi prescelta, ovvero tramite e-mail, quest'ultimo caso, cioè l'invio della fattura tramite e-mail, è concesso dalla Ris. Min. 28.05.97 n. 132/E.

G) La consulenza e la perizia viene fornita sulla base delle informazioni da voi fornite, per le quali Perizieautoonline.it  non si assume alcuna responsabilità circa la veridicità. L'utente si assume la responsabilità totale di quanto comunicato al sito Perizieautoonline.it e/o a terzi tramite il sito o a seguito di contatto avvenuto tramite il sito. Perizieautoonline.it si riserva tuttavia di effettuare verifiche circa l'identità dell' UTENTE e di rifiutare, sospendere o cancellare la registrazione per l'accesso al servizio nel caso di risultanza di inesatte generalità, senza che ciò comporti per Perizieautoonline.it  alcun onere o responsabilità nei confronti dell'utente che ha fornito i suddetti dati. Perizieautoonline.it non si assume inoltre alcuna responsabilità in merito alle informazioni registrate dagli utenti nella sezione anagrafica (in merito alla procedura di registrazione).

 

Onorari 

La nostra perizia e consulenza on-line, viene fornita solo ad avvenuto pagamento della quota fissata in € 60,00 IVA esclusa, per una perizia standard, che può avvenire tramite carta di credito, paypal o bonifico bancario (spedire copia del bollettino al fax 081202271).

 

 

Il costo per perizie speciali viene comunicato di volta in volta, e deve essere accettato prima di procedere con la perizia. Infine il costo per i sopralluoghi varia in funzione della zona del sopralluogo.

Mercoledì, 19 Marzo 2014 16:08

Accertamento e Stima danni

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Accertamento e valutazione dei danni.

Generalità. 

L'estimo non si può definire una scienza autonoma, ma una disciplina che, basandosi su alcune conoscenze scientifiche, ha lo scopo di individuare criteri, principi e metodologie atte ad attribuire ad un bene economico un valore espresso in una data quantità di mo­neta, attraverso una motivata, oggettiva e pertanto valida formulazione del giudizio di stima.

In senso lato, l'estimo può definirsi come la disciplina finalizzata ad esprimere per scopi pratici un giudizio di natura economica su beni, fatti di mercato, progetti, programmi di intervento di soggetti pubblici e privati.

Il campo di applicazione dell'estimo si estende anche alle indagini atte a stabilire il parere economico su uno scambio o un costo con riferimento ad epoche diverse da quella corren­te ovvero su un evento che, ragionevolmente, potrà verificarsi in futuro.

In particolare, tra le competenze dell'estimo rientra anche la previsione di un costo (cosid­detto «preventivo» di spesa), per l'effettuazione di lavori, servizi etc.

Inoltre, per potere redigere una valutazione coerente è necessaria una specifica conoscenza nel settore tecnologico-produttivo del bene oggetto di stima e dell'andamento dei prezzi di mercato di beni similari, nonché di specifica normativa tecnica e fiscale.

I periti assicurativi svolgono funzione di accertamento dei danni derivanti dalla circola­zione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti soggetti alla disciplina della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei vei­coli a motore e dei natanti di cui al titolo X del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 209 (vedi Parte I).

 

 

 

Accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore

Se il veicolo, a seguito del sinistro, è suscettibile di riparazione, ossia se le spese di ripara­zione sono inferiori al valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate, occorre procedere alla valutazione dei danni, ossia alla quantificazione della diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza del sinistro. 

Il perito, a tal fine, può ricorrere a diverse tipologie di stima utilizzabili, in alternativa, a seconda del danno:

- stima sintetica;

- stima analitica;

- stima per differenza valori.

A) Stima sintetica

La stima sintetica trova applicazione quando si è in presenza di un danno modesto.

Un particolare metodo di stima sintetica è quello cosiddetto a vista o ad impressione, con riferimento esplicito al concetto di parere personale che il perito si forma esaminando il bene.

È evidente che il perito deve essere un profondo conoscitore della tipologia di bene ogget­to di stima e dei relativi prezzi di mercato. Queste conoscenze specifiche lo portano, attra­verso una rapida sintesi logica, a misurare mentalmente il bene (prendere conoscenza della sua consistenza) e, attraverso una semplice moltiplicazione tra consistenza e prezzo di mer­cato, ad attribuire allo stesso un equo valore.

Attualmente questo tipo di stima trova vasto impiego in altri settori commerciali quali quel­lo attinente il mercato delle automobili usate. Per la valutazione, al perito basta osservare la targa dell'auto (da cui risale alla data di fabbricazione) e, in base al listino prezzi corren­te, è già in grado di valutaria.

B) Stima analitica

Un criterio di stima dei danni indubbiamente più preciso e oggettivo del precedente è quel­lo di stima analitica in cui la valutazione dei danni è eseguita stimando l'importo totale delle spese di riparazione, determinate secondo i costi al momento del sinistro, e necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro.

Il perito valuta, innanzi tutto, se i danni riportati dal veicolo sono compatibili con la dina­mica dell'evento.

Quindi, esprime un giudizio sulla possibilità di ripristinare le parti danneggiate e sul grado di difficoltà dell'intervento.

Gli elementi di costo concernono:

- i pezzi di ricambio (paraurti, volante guida, cofano etc.) i cui prezzi si desumono dai listini delle aziende produttrici cui bisogna aggiungere spese di trasporto, consegna

     etc.;

- i materiali di consumo utilizzati per i ripristini quali vernici, bulloni etc.;

- la manodopera necessaria per eseguire le riparazioni .

Il perito dovrà descrivere i pezzi di ricambio sostituiti con relativo costo e le operazioni di sostituzione delle parti non sostituite con relativo costo di materie prime impiegate, mano­dopera etc.

A tali costi va aggiunta una somma a titolo di utile e spese generali.

 

C) Stima per differenza valori

La stima per differenza valori si effettua allorché il danno subito dal veicolo sia tal­mente elevato al punto che eventuali riparazioni comunque non consentirebbero al vei­colo di ritornare nelle stesse condizioni in cui era prima dell'evento (c.d. riparazioni antieconomiche) .

Solitamente, in questi casi, la liquidazione del risarcimento va effettuata applicando il prin­cipio di reintegrazione del danneggiato, cioè tenendo conto del valore antesinistro della vettura, aumentato delle spese di demolizione del rottame (ossia le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica il veicolo quale risulta dal sini­stro) e di immatricolazione di una vettura nuova, detratto il valore presumibile del rottame medesimo.

Il valore antesinistro si calcola partendo dal prezzo di catalogo, dal quale vanno dedotti gli ammortamenti per l'età, l'uso, l'usura etc., al momento del sinistro m; in simboli:

Valore antesinistro = Vo -dm

dove:

Vo è il prezzo di catalogo del veicolo al momento del sinistro;

dm è il degrado naturale del veicolo al momento del sinistro.

Il valore di demolizione si ottiene per differenza fra il valore dei materiali recuperabili (o recuperati) dall'abbattimento del veicolo e tutte le spese relative alla demolizione stessa.

 

Mercoledì, 19 Marzo 2014 16:05

Differenza tra Perizie

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Differenza tra perizia semplice, perizia giurata e perizia asseverata.

 

PERIZIA SEMPLICE: è l’analisi tecnica di una situazione di una particolare situazione redatta

da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito assicurativo, ecc.), richiesta

e stilata per valutare, con esattezza, il danno ad una cosa, il valore di un bene o per stimare un

indennizzo per la riparazione o per il minore valore del bene.

 

PERIZIA ASSEVERATA: il perito abilitato presenta la perizia asseverata confermandone la

certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità” a prescindere dalla formalità

del giuramento a cui la perizia stessa viene sottoposta. Il tecnico attesta, comunque, con una sua

ulteriore dichiarazione, la veridicità del contenuto della perizia da lui redatta, rispondendone

penalmente per eventuali falsità in essa contenute.

 

PERIZIA GIURATA: è una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera

la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento in riguardo della fedele e

corretta stesura della perizia stessa, il giuramento va fatto dinnanzi ad un cancelliere del tribunale o

ad un Giudice di Pace.

 

Ogni perizia semplice può dunque essere sottoposta ad asseverazione e/o giuramento. Per ottenere

una perizia occorre rivolgersi ad uno studio peritale, un perito esperto nel settore per cui si richiede

la perizia, meglio se chi la redige è un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale.

 

Mercoledì, 19 Marzo 2014 16:03

Il Risarcimento Diretto

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Risarcimento diretto in breve.

 

CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO.

Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 10 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte  - di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

 

QUANDO SI APPLICA.

In caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati.

 

COME ATTIVARLO

Presentare la denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni.

La compagnia fornirà tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell'assicurato danneggiato.

 

CHE COSA VIENE RISARCITO

- I danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);

- Le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);

- gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

 

Ricorda di chiedere una copia del Modulo Blu al tuo assicuratore 

PER SAPERNE DI PIU'

Incidente d'auto? A risarcirti ci penserà direttamente il tuo assicuratore. Se non hai causato tu l'incidente o se  a colpa è tua solo in parte, rivolgi al tuo assicuratore una richiesta di risarcimento.

Sarà lui e non l'assicuratore di chi ti ha danneggiato ad occuparsi di te e a risarcirti i danni.

 

CHE COSA CAMBIA IN PRATICA?

Per gli incidenti avvenuti a partire dal 10 febbraio 2007, devi presentare sia La denuncia che La richiesta di risarcimento alla tua compagnia che, una volta accertata la tua totale o parziale ragione, ti risarcirà i danni.

 

QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?

In caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto (tutte le compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema; se sei assicurato con una compagnia straniera, controlla la sua adesione al risarcimento diretto sul sito www.ania.it).

La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente siano stati coinvolti passeggeri. 

Per i danni subiti dai passeggeri, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.

 

QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:

- incidente accaduto all'estero;

- incidente con più di due veicoli;

- incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa ( nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153);

- danni gravi alla persona del conducente:

in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.

 

CHE COSA VIENE RISARCITO?

Con la procedura di risarcimento diretto, vengono risarciti direttamente:

- i danni subiti dal veicolo assicurato e gli eventuali danni connessi con il suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);

- i danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo assicurato (danno biologico - permanente e/o temporaneo – danno                      patrimoniale e danno non patrimoniale);

- i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

 

LA DENUNCIA DI SINISTRO:  COSA SCRIVERE NEL MODULO BLU DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE?

La denuncia di sinistro deve essere effettuata utilizzando il Modulo Blu.

Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se hai torto.

La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio alla compagnia,             può comportare il diritto della stessa compagnia di rivalersi in tutto           o in parte nei tuoi confronti per il danno risarcito.

Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu devi almeno riportare le seguenti: 

- targhe dei due veicoli coinvolti;

- nomi degli assicurati;

- nomi delle compagnie;

- descrizione delle modalità dell'incidente;

- data dell'incidente;

- firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’ incidente. Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti e/o gli assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento!

Per i danni al veicolo e alle cose la risposta della compagnia dovrà arrivare in breve tempo: entro 30 giorni anziché 60.

 

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO  - COME PRESENTARLA ALLA COMPAGNIA?

Se ritieni di aver ragione, anche solo parzialmente, aggiungi al Modulo Blu anche la richiesta formale di risarcimento e presentala alla tua compagnia con una delle seguenti modalità:

- con raccomandata AR;

- consegnata a mano, anche al proprio intermediario assicurativo;

- con telegramma o fax;

- via e-mail (se non esclusa dal contratto).

Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla legge potrebbero essere integrate con forme di comunicazione più immediate (es. operatore telefonico): verificalo con la tua compagnia.

 

- CHE COSA SCRIVERE NELLA RICHIESTA?

Per agevolarti nella compilazione della richiesta di risarcimento è stato predisposto un fac-simile di puro riferimento che potrai liberamente impiegare nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di predisporre la richiesta secondo forme diverse ed eventualmente contenuti aggiuntivi che si ritengono necessari per descrivere meglio il danno subito.

La tua compagnia ti fornirà i chiarimenti di cui avrai bisogno e ti chiederà le eventuali integrazioni di informazioni per la corretta valutazione del danno.

 

LE POSSIBILI RISPOSTE DELLA COMPAGNIA:  COSA PUOI FARE SE NON SEI D'ACCORDO?

Se hai ragione, in tutto o solo in parte, la compagnia ti comunicherà un'offerta di risarcimento.

Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la compagnia deve risponderti:

- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il Modulo Blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti;

- entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di Modulo Blu a doppia firma;

- entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente proponendo l'offerta di risarcimento o spiegando i motivi per cui non è tenuta a risarcire il danno (es. perché risulta una tua responsabilità totale).

Se la richiesta di risarcimento non è completa, la compagnia ti chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi fino a quando non avrai inviato i dati mancanti.

Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia ti comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invierà la tua richiesta all'altra compagnia rc auto coinvolta, se nota, o ti inviterà a rivolgerti ad altra compagnia.

Se tu non sei d'accordo con la comunicazione della compagnia rispetto al risarcimento offerto o ai motivi di mancata offerta, potrai sempre far valere i tuoi diritti esercitando l'azione legale nei suoi confronti.

Ricorda che il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro.

Tieni presente comunque che per ogni tua insoddisfazione rispetto al servizio fornito dalla tua compagnia puoi reclamare rivolgendoti alla struttura d'impresa indicata nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa.

 

ENTRO QUANDO AVVIENE IL RIMBORSO?

Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi

Mercoledì, 19 Marzo 2014 16:02

Chi è il perito

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Chi è il perito assicurativo.

  

La legge 166/92 ha istituito l'obbligatorietà dell'iscrizione nel "ruolo" (art. 4) per coloro che effettuano l'accertamento e la stima dei danni alle "cose " danneggiate in incidenti derivanti dalla circolazione, dal furto o dall'incendio di veicoli a motore o natanti soggetti alla assicurazione obbligatoria di responsabilità civile (legge 990/69 e successive modifiche).

 

La legge nel definire tali operatori "Periti Assicurativi" ha stabilito che per l'iscrizione al "ruolo" sia indispensabile o un "diploma di scuola media secondaria superiore" o una "laurea"; ha inoltre specificato che gli iscritti non possono essere ne lavoratori dipendenti, ne riparatori di veicoli a motore o natanti, ne agenti o mediatori di assicurazione.

Pertanto il Perito Assicurativo viene individuato come professionista indipendente che, in qualità di esperto stabilisce i costi di ripristino delle cose danneggiate per conto di un privato, di una società, di una autorità o di qualsiasi altro mandante.

 

Nel quadro della sua attività e per le incombenze del suo mandato, il perito effettua ispezioni, verifiche, studi, deduzioni, valutazioni e più particolarmente:

 

- gli studi per la ricerca della responsabilità all'origine dei danni; 

 -le perizie su riparazioni già effettuate; 

 -le valutazioni del corretto modo di eseguire una riparazione in ottemperanza alle regole e allo stato      delle arti; 

 -le stime relative alle riparazioni da eseguire con criteri consoni alle regole e allo stato delle arti; 

 -le valutazioni relative al verificarsi di un eventuale pregiudizio contrattuale; 

 -la determinazione del valore di un veicolo; 

- il controllo della qualità e del livello delle riparazioni effettuate; 

- l'esame dei rischi assicurabili; la condotta di studi statistici; 

 -l'emissione, la presentazione e l'eventuale difesa dei suoi rapporti di perizia. 

Pensiamo sia compito del Perito Assicurativo (quotidianamente chiamato ad individuare anche le dinamiche di realizzazione di danni, l'identificazione della rispondenza tra i danni e le evoluzioni dei veicoli o le correlazioni tra gli effetti meccanici sul veicolo, gli effetti dinamici di un urto e le conseguenze sui trasportati) occuparsi anche del peso sociale dell'incidente stradale, soprattutto di quello che comporta lesioni o addirittura lutti; ed analizzare i costi che si ripercuotono sulla collettività denunciando quali sono gli elementi che fanno aumentare il costo medio dei sinistri e proponendo varie strade per contenerli.

 

Il Perito Assicurativo dovrà sempre più avere non solo l'obbligo di studiare le ragioni che hanno prodotto l'incidente, ma anche il dovere di contribuire a mettere a punto quei sistemi di prevenzione che potrebbero ridurre se non la frequenza dei sinistri, almeno la loro gravità e di proporre suggerimenti per il contenimento dei costi perchè con la propria professionalità e serietà è l'unico soggetto che può intervenire con competenza per verificare gli interventi riparativi da effettuare o effettuati, per controllare il tipo di ricambio utilizzato, la concreta affidabilità del mezzo dopo il ripristino e l'equo costo della riparazione.

 

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