Mercoledì, 19 Marzo 2014 16:08

Accertamento e Stima danni

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Accertamento e valutazione dei danni.

Generalità. 

L'estimo non si può definire una scienza autonoma, ma una disciplina che, basandosi su alcune conoscenze scientifiche, ha lo scopo di individuare criteri, principi e metodologie atte ad attribuire ad un bene economico un valore espresso in una data quantità di mo­neta, attraverso una motivata, oggettiva e pertanto valida formulazione del giudizio di stima.

In senso lato, l'estimo può definirsi come la disciplina finalizzata ad esprimere per scopi pratici un giudizio di natura economica su beni, fatti di mercato, progetti, programmi di intervento di soggetti pubblici e privati.

Il campo di applicazione dell'estimo si estende anche alle indagini atte a stabilire il parere economico su uno scambio o un costo con riferimento ad epoche diverse da quella corren­te ovvero su un evento che, ragionevolmente, potrà verificarsi in futuro.

In particolare, tra le competenze dell'estimo rientra anche la previsione di un costo (cosid­detto «preventivo» di spesa), per l'effettuazione di lavori, servizi etc.

Inoltre, per potere redigere una valutazione coerente è necessaria una specifica conoscenza nel settore tecnologico-produttivo del bene oggetto di stima e dell'andamento dei prezzi di mercato di beni similari, nonché di specifica normativa tecnica e fiscale.

I periti assicurativi svolgono funzione di accertamento dei danni derivanti dalla circola­zione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti soggetti alla disciplina della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei vei­coli a motore e dei natanti di cui al titolo X del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 209 (vedi Parte I).

 

 

 

Accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore

Se il veicolo, a seguito del sinistro, è suscettibile di riparazione, ossia se le spese di ripara­zione sono inferiori al valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate, occorre procedere alla valutazione dei danni, ossia alla quantificazione della diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza del sinistro. 

Il perito, a tal fine, può ricorrere a diverse tipologie di stima utilizzabili, in alternativa, a seconda del danno:

- stima sintetica;

- stima analitica;

- stima per differenza valori.

A) Stima sintetica

La stima sintetica trova applicazione quando si è in presenza di un danno modesto.

Un particolare metodo di stima sintetica è quello cosiddetto a vista o ad impressione, con riferimento esplicito al concetto di parere personale che il perito si forma esaminando il bene.

È evidente che il perito deve essere un profondo conoscitore della tipologia di bene ogget­to di stima e dei relativi prezzi di mercato. Queste conoscenze specifiche lo portano, attra­verso una rapida sintesi logica, a misurare mentalmente il bene (prendere conoscenza della sua consistenza) e, attraverso una semplice moltiplicazione tra consistenza e prezzo di mer­cato, ad attribuire allo stesso un equo valore.

Attualmente questo tipo di stima trova vasto impiego in altri settori commerciali quali quel­lo attinente il mercato delle automobili usate. Per la valutazione, al perito basta osservare la targa dell'auto (da cui risale alla data di fabbricazione) e, in base al listino prezzi corren­te, è già in grado di valutaria.

B) Stima analitica

Un criterio di stima dei danni indubbiamente più preciso e oggettivo del precedente è quel­lo di stima analitica in cui la valutazione dei danni è eseguita stimando l'importo totale delle spese di riparazione, determinate secondo i costi al momento del sinistro, e necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro.

Il perito valuta, innanzi tutto, se i danni riportati dal veicolo sono compatibili con la dina­mica dell'evento.

Quindi, esprime un giudizio sulla possibilità di ripristinare le parti danneggiate e sul grado di difficoltà dell'intervento.

Gli elementi di costo concernono:

- i pezzi di ricambio (paraurti, volante guida, cofano etc.) i cui prezzi si desumono dai listini delle aziende produttrici cui bisogna aggiungere spese di trasporto, consegna

     etc.;

- i materiali di consumo utilizzati per i ripristini quali vernici, bulloni etc.;

- la manodopera necessaria per eseguire le riparazioni .

Il perito dovrà descrivere i pezzi di ricambio sostituiti con relativo costo e le operazioni di sostituzione delle parti non sostituite con relativo costo di materie prime impiegate, mano­dopera etc.

A tali costi va aggiunta una somma a titolo di utile e spese generali.

 

C) Stima per differenza valori

La stima per differenza valori si effettua allorché il danno subito dal veicolo sia tal­mente elevato al punto che eventuali riparazioni comunque non consentirebbero al vei­colo di ritornare nelle stesse condizioni in cui era prima dell'evento (c.d. riparazioni antieconomiche) .

Solitamente, in questi casi, la liquidazione del risarcimento va effettuata applicando il prin­cipio di reintegrazione del danneggiato, cioè tenendo conto del valore antesinistro della vettura, aumentato delle spese di demolizione del rottame (ossia le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica il veicolo quale risulta dal sini­stro) e di immatricolazione di una vettura nuova, detratto il valore presumibile del rottame medesimo.

Il valore antesinistro si calcola partendo dal prezzo di catalogo, dal quale vanno dedotti gli ammortamenti per l'età, l'uso, l'usura etc., al momento del sinistro m; in simboli:

Valore antesinistro = Vo -dm

dove:

Vo è il prezzo di catalogo del veicolo al momento del sinistro;

dm è il degrado naturale del veicolo al momento del sinistro.

Il valore di demolizione si ottiene per differenza fra il valore dei materiali recuperabili (o recuperati) dall'abbattimento del veicolo e tutte le spese relative alla demolizione stessa.

 

Letto 21164 volte Ultima modifica il Mercoledì, 02 Aprile 2014 19:40

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