Mercoledì, 19 Marzo 2014 16:03

Il Risarcimento Diretto

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Risarcimento diretto in breve.

 

CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO.

Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 10 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte  - di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

 

QUANDO SI APPLICA.

In caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati.

 

COME ATTIVARLO

Presentare la denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni.

La compagnia fornirà tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell'assicurato danneggiato.

 

CHE COSA VIENE RISARCITO

- I danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);

- Le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);

- gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

 

Ricorda di chiedere una copia del Modulo Blu al tuo assicuratore 

PER SAPERNE DI PIU'

Incidente d'auto? A risarcirti ci penserà direttamente il tuo assicuratore. Se non hai causato tu l'incidente o se  a colpa è tua solo in parte, rivolgi al tuo assicuratore una richiesta di risarcimento.

Sarà lui e non l'assicuratore di chi ti ha danneggiato ad occuparsi di te e a risarcirti i danni.

 

CHE COSA CAMBIA IN PRATICA?

Per gli incidenti avvenuti a partire dal 10 febbraio 2007, devi presentare sia La denuncia che La richiesta di risarcimento alla tua compagnia che, una volta accertata la tua totale o parziale ragione, ti risarcirà i danni.

 

QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?

In caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto (tutte le compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema; se sei assicurato con una compagnia straniera, controlla la sua adesione al risarcimento diretto sul sito www.ania.it).

La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente siano stati coinvolti passeggeri. 

Per i danni subiti dai passeggeri, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.

 

QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:

- incidente accaduto all'estero;

- incidente con più di due veicoli;

- incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa ( nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153);

- danni gravi alla persona del conducente:

in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.

 

CHE COSA VIENE RISARCITO?

Con la procedura di risarcimento diretto, vengono risarciti direttamente:

- i danni subiti dal veicolo assicurato e gli eventuali danni connessi con il suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);

- i danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo assicurato (danno biologico - permanente e/o temporaneo – danno                      patrimoniale e danno non patrimoniale);

- i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

 

LA DENUNCIA DI SINISTRO:  COSA SCRIVERE NEL MODULO BLU DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE?

La denuncia di sinistro deve essere effettuata utilizzando il Modulo Blu.

Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se hai torto.

La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio alla compagnia,             può comportare il diritto della stessa compagnia di rivalersi in tutto           o in parte nei tuoi confronti per il danno risarcito.

Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu devi almeno riportare le seguenti: 

- targhe dei due veicoli coinvolti;

- nomi degli assicurati;

- nomi delle compagnie;

- descrizione delle modalità dell'incidente;

- data dell'incidente;

- firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’ incidente. Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti e/o gli assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento!

Per i danni al veicolo e alle cose la risposta della compagnia dovrà arrivare in breve tempo: entro 30 giorni anziché 60.

 

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO  - COME PRESENTARLA ALLA COMPAGNIA?

Se ritieni di aver ragione, anche solo parzialmente, aggiungi al Modulo Blu anche la richiesta formale di risarcimento e presentala alla tua compagnia con una delle seguenti modalità:

- con raccomandata AR;

- consegnata a mano, anche al proprio intermediario assicurativo;

- con telegramma o fax;

- via e-mail (se non esclusa dal contratto).

Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla legge potrebbero essere integrate con forme di comunicazione più immediate (es. operatore telefonico): verificalo con la tua compagnia.

 

- CHE COSA SCRIVERE NELLA RICHIESTA?

Per agevolarti nella compilazione della richiesta di risarcimento è stato predisposto un fac-simile di puro riferimento che potrai liberamente impiegare nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di predisporre la richiesta secondo forme diverse ed eventualmente contenuti aggiuntivi che si ritengono necessari per descrivere meglio il danno subito.

La tua compagnia ti fornirà i chiarimenti di cui avrai bisogno e ti chiederà le eventuali integrazioni di informazioni per la corretta valutazione del danno.

 

LE POSSIBILI RISPOSTE DELLA COMPAGNIA:  COSA PUOI FARE SE NON SEI D'ACCORDO?

Se hai ragione, in tutto o solo in parte, la compagnia ti comunicherà un'offerta di risarcimento.

Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la compagnia deve risponderti:

- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il Modulo Blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti;

- entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di Modulo Blu a doppia firma;

- entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente proponendo l'offerta di risarcimento o spiegando i motivi per cui non è tenuta a risarcire il danno (es. perché risulta una tua responsabilità totale).

Se la richiesta di risarcimento non è completa, la compagnia ti chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi fino a quando non avrai inviato i dati mancanti.

Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia ti comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invierà la tua richiesta all'altra compagnia rc auto coinvolta, se nota, o ti inviterà a rivolgerti ad altra compagnia.

Se tu non sei d'accordo con la comunicazione della compagnia rispetto al risarcimento offerto o ai motivi di mancata offerta, potrai sempre far valere i tuoi diritti esercitando l'azione legale nei suoi confronti.

Ricorda che il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro.

Tieni presente comunque che per ogni tua insoddisfazione rispetto al servizio fornito dalla tua compagnia puoi reclamare rivolgendoti alla struttura d'impresa indicata nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa.

 

ENTRO QUANDO AVVIENE IL RIMBORSO?

Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi

Letto 11360 volte Ultima modifica il Mercoledì, 02 Aprile 2014 19:45

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